La detrazione per gli interventi di ristrutturazione sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 ma non subiscono un innalzamento, rimangono al 50% (al contrario di quelle per gli interventi di efficienza energetica che salgono dal 55% al 65%). A partire dal 1° gennaio 2013, ameno che non sia un nuovo intervento da parte del Governo, la detrazione per le ristrutturazioni tornerà a essere del 36%.
La proroga al 31 dicembre è contenuta nel decreto legge 63/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno e già in vigore.
Ricapitoliamo: le caratteristiche della detrazione 50% per le ristrutturazioni
Gli interventi di ristrutturazione coinvolti sono quelli iniziati a partire dal 26 giugno 2012, non prima.
La misura del 36% prevedeva un tetto massimo di spesa di 48.000 euro; con l’innalzamento della percentuale di spesa al 50%, il tetto massimo è stato incrementato a 96.000 euro (ed è quello attuale). Tale limite di spesa è da considerare riferito a ciascuna unità abitativa, e non a ciascun eventuale comproprietario. Vanno incluse in questa cifra anche le opere realizzate sulle pertinenze. Lo sconto deve essere ripartito in dieci anni.
Il limite di 96.000 euro è annuale.
I pagamenti regolari effettuati fino al 31 dicembre 2013 potranno usufruire della detrazione per ristrutturazioni.
Gli interventi di nuova costruzione sono esclusi: sono considerati in questa tipologia di intervento anche gli ampliamenti.
I lavori del condominio (su parti comuni) sono considerati interventi facenti conto a parte rispetto a quelli realizzati sulle singole unità abitative. Interventi su parti comuni del condominio e sulle singole unità abitative sono cumulabili.
Le spese agevolabili devono riguardare interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni e di manutenzione straordinaria (anche di efficientamento energetico, pur che ci si mantenga all’interno della superficie esistente) risanamento e restauro sugli edifici residenziali.
Si può detrarre il 50% delle spese realizzate per la progettazione e la consulenza degli oneri di urbanizzazione.
Ecco quindi l’elenco degli interventi che si possono detrarre al 50%:
– manutenzione ordinaria (riparazione dell’esistente);
– manutenzione straordinaria (sostituzioni di parti dell’edificio);
– restauro e risanamento (lavori che assciurino la funzionalità dell’edificio);
– ristrutturazione edilizia (trasformazione dell’unità);
– ristrutturazione urbanistica (sostituzione del tessuto urbanistico).
Come si paga?
Il pagamento va effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale e bisogna indicare: causale del versamento, codice fiscale di colui che paga, codice fiscale o partita IVA di chi riceve il pagamento.
Se a pagare sono più soggetti, occorre segnare tutti i codici fiscali.
Se i lavori vengono eseguiti in parti comuni di un condominio, va inserito il codice fiscale dell’amministratore e del condominio.
Non sono ammessi altri metodi di pagamento, eccetto in alcuni casi.
Ci sono infatti alcune casi in cui non è possibile fare il bonifico. In questi casi si può effettuare il pagamento in altri modi, seppur documentabili. Le eccezioni, riportate dall’Agenzie delle Entrate, sono: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo.
Il nuovo decreto 63/2013 ha introdotto la possibilità di detrarre il 50% anche dalla spesa per i mobili da utilizzare in un’abitazione soggetta a intervento di ristrutturazione, per una spesa non superiore a 10.000 euro.
Fonte: Edil Tecnico