I bonus edilizi “minori”: per ampliare la portata delle agevolazioni in area ristrutturazione edilizia

da licom

In questi ultimi anni l’attenzione degli operatori si è focalizzata principalmente sulle agevolazioni “maggiori” quali il 110%, il bonus facciate, e i bonus ristrutturazioni/energetici. Un po’ trascurati, ma che possono risultare estremamente accattivanti, i bonus “minori” quali il bonus Verde e il bonus arredo. Lo sfruttamento di questi ultimi bonus, congiuntamente ai bonus maggiori, può ampliare significativamente la portata delle agevolazioni usufruibili in sede di ristrutturazione edilizia.

Bonus Arredo

La Legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 277, confermando la percentuale di detrazione al 50%, ha:

  • innalzato il limite di spesa da € 5.000 a € 8.000 per il 2023;
  • lasciato inalterato il limite di spesa previsto per il 2024 a € 5.000.

Le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2023 risultano agevolabili solo in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La detrazione relativa alle spese per arredo 2023, quindi è riconosciuta:

  • nella misura del 50%;
  • su un ammontare massimo di spesa di € 8.000,00 (mobili + elettrodomestici):
    > da riferirsi alla singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o alla parte comune condominiale;
    > al netto di quanto già agevolato per l’immobile nel 2022, relativamente a spese per arredi ed elettrodomestici collegate ad interventi eff ettuati nel 2022 o iniziati da tale anno e proseguiti nel 2023;
    > da ripartire tra i soggetti aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Importante sottolineare che non rileva il fatto che la spesa per l’arredo sia di importo superiore a quella sostenuta per gli interventi di recupero edilizio.

Sostenimento delle spese da parte di più soggetti

Con Circolare 18 settembre 2013, n. 29 (punto n. 3.5), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il limite massimo di € 8.000,00 deve riferirsi:

  • alla singola unità immobiliare (comprensiva delle pertinenze) o
  • alla parte comune dell’edificio, indipendentemente dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Pertanto, se più soggetti effettuano l’acquisto, la spesa va rapportata alla percentuale di sostenimento; per gli acquisti riferiti a parti comuni di edificio si ritiene applicabile il medesimo criterio di ripartizione utilizzato ai fini del recupero edilizio (millesimi risultanti dalla tabella millesimale o altro criterio applicato, ove ammesso).

Sostenimento delle spese per più unità immobiliari

La sopra citata Circolare n. 29/2013 (punto 3.5) precisa, inoltre, che nel caso in cui il medesimo contribuente esegua interventi di recupero edilizio su più unità immobiliari, l’importo massimo agevolabile si intende riferito a ciascuna unità abitativa oggetto dei lavori.

Interventi che comportano accorpamenti o suddivisione di immobili

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino:

  • l’accorpamento di più unità abitative o
  • la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa,

per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (si veda anche la Risposta 19 febbraio 2019, n. 62).

Spese per arredo sostenute su più anni

Ai fini del limite di spesa agevolabile per il 2023 vanno considerate (in diminuzione) le spese per arredi ed elettrodomestici sostenute nel 2022 e collegate ad interventi di recupero:

  • effettuati nel 2022;
  • iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023.

Si noti che per i lavori iniziati nel 2022 ed ancora in corso nel 2023, i contribuenti che hanno “sfruttato” il plafond 2022 di € 10.000, non possono fruire del bonus mobili per il 2023. Ne potranno usufruire solo se nel 2022 le spese sostenute sono state inferiori ad € 8.000.

Bonus Verde

La Legge n. 205/2017, art. 1, commi da 12 a 15, ha introdotto il cd. “bonus verde”, ovvero la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenute (nel limite massimo di € 5.000,00) per:

  • interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.

Gli interventi di cui sopra sono agevolabili anche se effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condomini di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.

A differenza del Bonus arredi, per il bonus verde NON è necessario collegare l’agevolazione ad una ristrutturazione immobiliare.
La detrazione, inizialmente introdotta per il solo anno 2018, è stata costantemente confermata negli anni e da ultimo fi no al 2024 ad opera della Legge n. 234/2021.

Quali sono gli interventi agevolabili?

Il comma 14, Legge n. 205/2017, prevede inoltre che tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
L’intervento, relativo all’intero giardino o area interessata, deve consistere:

  • nella sistemazione a verde ex novo o
  • nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Manutenzione ordinaria periodica

La manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo non è agevolabile. Gli interventi di sistemazione a verde di minore entità sono infatti agevolabili solo qualora inserite in un intervento ex novo o di radicale rinnovamento dell’intero giardino o area.

Cura di alberi monumentali

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in via non ufficiale, nel corso di un incontro con la stampa specializzata avvenuto nel maggio 2018, possono usufruire dell’agevolazione anche gli interventi mirati:

  • al mantenimento del buono stato vegetativo e
  • alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, salvaguardati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”), la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell’ecosistema.

Realizzazione fioriere e allestimento balconi e terrazzi

La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Indagini e stime dell’area interessata

Nel corso di un incontro con la stampa specializzata avvenuto nel maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di progettazione previste dalla norma agevolativa possono essere ricomprese anche quelle necessarie per indagini e stime dell’area interessata, purché direttamente riconducibili all’intervento di “sistemazione a verde”.

Acquisto di piante e materiali (lavori in economia)

L’intervento di sistemazione a verde deve comprendere anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione (intervento professionale del giardiniere/ditta specializzata): pertanto non sono agevolabili i lavori eseguiti “in economia” ovvero il semplice acquisto di piante e materiali (manto erboso, siepi, etc.). Tali acquisti diventano detraibili, invece, nel momento in cui sono effettuati presso altri fornitori rispetto al fornitore principale ma sempre comunque nell’ambito di un unico intervento di sistemazione.

Sistemi di illuminazione e complementi d’arredo delle aree

Con Risposta ad Interrogazione parlamentare 8 marzo 2022, n. 5-05799/2022, il MEF ha chiarito che le spese sostenute per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree non sono ammessi al bonus verde.

 

Dott. Fabrizio Francescut
Studio Francescut
fabrizio@francescut.it
www.francescut.it

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