> Nel corso degli anni, man mano che le detrazioni per ristrutturazioni edilizie diventavano sempre più significative, il legislatore ha preso atto che numerosi contribuenti non potevano di fatto accedere alle detrazioni in quanto le stesse superiori all’IRPEF da loro dovuta. Ciò determinava una contrapposizione tra condomini che usufruivano dell’agevolazione e coloro che invece ne erano esclusi (quindi molto più restii ad effettuare le spese).
Per ovviare a ciò, e quindi dare un maggior impulso al rinnovamento energetico, il legislatore ha previsto la possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai lavori di ristrutturazione energetica sulle parti comuni condominiali.

 

Pertanto i condomini sono ora nella possibilità di cedere il credito a soggetti terzi, finanziando così almeno in parte gli stessi lavori.
La cessione del credito ha subito nel tempo significative trasformazioni, in particolare l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare 11/E del 18 maggio 2018.
Dal 2015 è stata prevista la possibilità di cessione del credito solo ed esclusivamente da parte dei soggetti cd “incapienti”, ovverossia quei soggetti che, grazie alla “no tax area”, non devono pagare Imposte dirette e quindi perderebbero di fatto la detrazione.
La detrazione poteva essere ceduta unicamente a fornitori che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione.
Dal 2017 il credito può essere ceduto, unicamente dai soggetti in “no tax area”, anche ad istituti di credito e finanziari.
Dal 2018, invece, il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione anche per lavori su singole unità abitative.

Il credito può essere ceduto:
1. a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili
2. ad altri soggetti privati, compresi coloro che esercitano attività di lavoro autonomo e/o d’impresa
3. a banche e intermediari finanziari unicamente da parte dei soggetti in no tax area.

Per quanto concerne il punto 2, l’infelice stesura della circolare non permette un’agevole definizione degli stessi in quanto vengono definiti come tali i “soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Gli esempi che riporta la circolare prevedono, a titolo esemplificativo, la cessione ad altri condomini che già usufruiscono delle medesime detrazioni oppure, nel caso di lavori effettuati da imprese appartenenti ad un gruppo, a società del gruppo medesimo.

Il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate n. 15110/2017 del 28/8/2017 disciplina le modalità di cessione del credito come segue:
1. il condomino cedente, entro il 31.12 del periodo d’imposta di riferimento, comunica all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario;
2. l’amministratore di condominio comunica all’agenzia delle entrate con modalità telematiche i dati del cessionario e l’ammontare del credito ceduto. La mancata comunicazione determina l’inefficacia della cessione del credito.
3. l’amministratore consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili.
4. L’agenzia delle entrate mette a disposizione nel cassetto fiscale del cessionario il credito d’imposta a lui attribuito che potrà essere utilizzato solo a seguito di una sua esplicita ed ulteriore accettazione con le funzionalità disponibili nel cassetto fiscale.

Il credito d’imposta così ceduto è ripartito in 10 rate annuali costanti da utilizzare esclusivamente mediante compensazione in F24 trasmesso tramite i servizi telematici dell’agenzia delle entrate.
La quota di credito non utilizzata nel corso di un periodo d’imposta può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso.

 

Dott. Fabrizio Francescut | Studio Francescut | fabrizio@francescut.it | www.francescut.it

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