> La legge di stabilità per il 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) ha previsto la proroga, alle medesime condizioni in vigore nell’anno di imposta 2018, delle detrazioni fiscali previste:
1. per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 1, c. 67. lett. b L. 145/2018)
2. per l’acquisto di unità immobiliari in edifici soggetti a interventi di restauro o ristrutturazione edilizia (art. 1, c. 67. lett. b L. 145/2018)
3. per l’acquisto o la realizzazione di box auto o parcheggi a servizio di unità abitative (art. 1, c. 67. lett. b L.145/2018)
4. per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (art. 1, c. 67. lett. a L. 145/2018)
5. per gli interventi di sistemazione del verde (art. 1, c. 68, L. 145/2018).
In questo articolo volevo approfondire le detrazioni di cui al superiore n. 2, poiché particolarmente attinenti all’ipotesi di vendita di immobili.
ACQUISTO DI UNITA’ ABITATIVE COLLOCATE IN IMMOBILI RISTRUTTURATI
L’art. 4, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con L. 22.12.2011, n. 214, ha reso definitivo (introducendo una nuova norma, l’art. 16bis, c. 3, nel Testo Unico sulle Imposte dei Redditi di cui al DPR 917/1986) anche il beneficio della detrazione d’imposta (ai fini IRPEF) in favore degli acquirenti di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
Detto beneficio, ora a regime, trova applicazione ricorrendo le seguenti condizioni:
l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori
2. l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti dall’impresa (detti lavori debbono riguardare l’intero fabbricato e non la singola unità che viene trasferita)
3. la detrazione del 36% si calcola su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita, risultante dall’atto di acquisto. L’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere i 48.000 €; la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
In via transitoria, per gli acquisti effettuati fino al 31.12.2019, la detrazione spetta nella maggior misura del 50%, fino a un ammontare massimo di € 96.000 (dall’1.1.2020 si torna alla misura ordinaria); fermo restando che la detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo ed è ammissibile solo dal momento in cui sia completato l’intero intervento edilizio sul fabbricato.
L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa ma rientrano, secondo l’Agenzia Entrate, nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. In caso di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo.
Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito a ogni singolo immobile.
CHI HA DIRITTO ALLA DETRAZIONI
Hanno diritto a fruire della detrazione: il proprietario, il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali.
Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione di cui trattasi si fa presente che nel caso di specie non vi è l’obbligo del pagamento mediante bonifico bancario, previsto in via generale, ma che per tale specifica detrazione non è invece necessario.
Notaio Faustino Colianni | www.notaiocolianni.org |studionotaiocolianni@notariato.it