> Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono disciplinate, come ben sappiamo, dall’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, Testo Unico Imposta di Registro (T.U.I.R.).
La norma agevolativa è portata dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa – Parte Prima allegata al T.U.I.R. e recita:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: … omissis… c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui ….omissis.” Quindi fino al 31.12.2015, laddove l’acquirente era proprietario di un immobile acquistato con tali agevolazioni non poteva reiterare le agevolazioni prima casa se non aveva proceduto preliminarmente alla cessione del precedente immobile acquistato godendo delle medesime agevolazioni.
Solo con l’introduzione dell’art. 1, c. 55, L. 28.12.2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stato inserito nella nota II bis dell’art. 1 sopra citato un comma 4-bis che così recita: “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.
A seguito dell’introduzione di tale norma abbiamo che se anche l’acquirente sia proprietario di altro immobile, anche situato nel medesimo comune ove sta procedendo al nuovo acquisto, purchè tale immobile precedente sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa, può ottenere nuovamente le agevolazioni prima casa a condizione che nell’atto portante il nuovo acquisto si impegni alla cessione, sia essa a titolo oneroso che gratuito, del precedente immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Ho sottolineato l’inciso superiore perché tale agevolazione, viceversa, non è applicabile laddove l’acquirente sia proprietario di altro immobile, situato nel medesimo comune ove sia ubicato l’immobile di nuovo acquisto, altro immobile che sia stato acquisito prima dell’entrata in vigore delle agevolazioni prima casa nel nostro ordinamento (24.04.1982) ovvero senza agevolazioni benchè successivamente a tale data ovvero per successione o donazione: in tali casi formalmente le agevolazioni prima casa non possono essere nuovamente concesse fino a che non si realizzi la precedente cessione dell’immobile già in proprietà dell’acquirente.
Peraltro è da segnalare che un ulteriore vantaggio è stato concesso dallaAgenzia delle Entrate in relazione a tale modifica delle agevolazioni prima casa con la Circolare 12E del giorno 08.04.2016, esplicativa proprio della modifica apportata con la citata Legge 208: il credito di imposta di cui all’art. 7 della L. 23.12.1998 n. 448 (per il riacquisto entro un anno di nuova prima casa in sostituzione della precedente, per intenderci) spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui lo stesso proceda all’acquisto di nuova abitazione prima casa prima della cessione dell’immobile preposseduto.
Il fatto che l’Agenzia delle Entrate riconosca tale ulteriore beneficio è strettamente connesso con il fatto che il precedente immobile da cedersi debba essere stato acquistato con l’applicazione delle agevolazioni prima casa.
Notaio Faustino Colianni | www.notaiocolianni.org | studionotaiocolianni@notariato.it